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Statuto
Associazione Sportiva
Dilettantistica Circolo Subacqueo Pavia
Statuto Circolo Subacqueo Pavia.. 1
Art. 1 – Denominazione e Sede. 2
Art. 2 – Scopo.. 2
Art. 3 – Durata. 2
Art. 4 – Domanda di ammissione. 2
Art. 5 – Diritti dei soci 3
Art. 6 – Decadenza dei soci 3
Art. 7 – Organi 4
Art. 8 – Assemblea Generale dei soci 4
Art. 9 – Diritti di partecipazione. 4
Art. 10 – Assemblea ordinaria. 5
Art. 11 – Assemblea straordinaria. 5
Art. 12 – Validità assembleare. 5
Art. 13 – Consiglio Direttivo.. 6
Art. 14 – Dimissioni 6
Art. 15 – Convocazione Consiglio Direttivo.. 6
Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo.. 7
Art. 17 – Il Bilancio ed il Rendiconto economico e
finanziario. 7
Art. 18 – Il Presidente. 7
Art. 19 – Il Vice Presidente. 8
Art. 20 – Il Segretario.. 8
Art. 21 – Anno sociale. 8
Art. 22 – Incompatibilità ed esclusioni 8
Art. 23 – Patrimonio.. 8
Art. 24 – Sezioni 8
Art. 25 – Clausola compromissoria. 8
Art. 26 – Scioglimento.. 9
Art. 1 – Denominazione e
Sede
- E’
costituita in Pavia , in via Pasino 7, una associazione
sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata
Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Subacqueo Pavia.
Art. 2 – Scopo
- L’associazione
è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non
potranno essere distribuiti, anche in modo
indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitali.
- Essa
ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività
sportive connesse con il nuoto e la subacquea, intese come mezzo di
formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni
forma di attività agonistica, ricreativa ed ogni altro tipo di attività
motoria e non, con particolare riferimento alla pratica delle discipline
sportive della subacquea e del nuoto. L’associazione può svolgere altresì
attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento della pratiche sportive oggetto dello scopo sociale.
Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà
svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se
del caso, la gestione di un posto di ristoro.
- Per
il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà svolgere
attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti
o attrezzature sportive, organizzare gare, campionati, manifestazioni
sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda
della disciplina. Inoltre l’associazione potrà assumere o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo solo per assicurare il regolare
funzionamento delle strutture o qualificare la specializzazione
delle proprie attività.
- L’associazione
è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura,
dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle
cariche associative. Per questo l’associazione si deve avvalere
prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri
aderenti.
- L’associazione
accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché di ogni altra Federazione,
Organizzazione, Ente cui intende affiliarsi.
Art. 3 – Durata
- La
durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera
dell’assemblea straordinaria degli associati come successivamente
definito all’art.26.
Art. 4 – Domanda di ammissione
- Possono
far parte dell’associazione e partecipare a tutte le attività, sociali, sportive,
ricreative, tutti coloro che in possesso di una
irreprensibile condotta morale, civile, sportiva ne facciano richiesta. Ai
fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a solo titolo
esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della
lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto
collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma
d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica
lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione.
- Possono
far parte dell’associazione in qualità di soci,
sia le persone fisiche che gli Enti e/o Associazioni.
- Tutti
coloro i quali intendono far parte dell’associazione
dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- L’ammissione
di socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
a)
Assenza di condanne
penali per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
b)
Assenza di
provvedimenti disciplinari (compresa la radiazione di cui all’art. 6 nel campo
sportivo, sociale e civile in genere);
- La
validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di
presentazione della domanda di ammissione potrà essere
sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio dovrà essere
sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea
Generale.
- In
caso di domanda di ammissione a socio presentate
da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la
patria podestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il
minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde
verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
- La
quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art. 5 – Diritti dei soci
- Tutti
i soci maggiorenni godono al momento dell’ammissione, del diritto di
partecipazione nelle assemblee sociali nonché
dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà
automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile
svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. I soci maggiorenni in
particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare lo Statuto
ed i regolamenti dell’associazione nonché del
diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo tra cui viene scelto
il Presidente dell’associazione.
- Al
socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche
sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti
di cui al comma 2 del successivo art 13
- La
qualifica di socio da diritto a frequentare i locali, gli impianti sociali
e tutte le attività, secondo le modalità
stabilite negli appositi regolamenti.
- E’
esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La
qualifica di socio efficacemente assunta permane sino al verificarsi di
uno dei requisiti di cessazione previsti
dall’art. 6.
- I
soci hanno il dovere di difendere in ambito sportivo e civile il buon nome
dell’associazione e di osservare le regole dettate dagli organismi
sportivi ai quali l’associazione delibererà di aderire.
Art. 6 – Decadenza dei soci
- 1. I
soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
a)
dimissione
volontaria;
b)
mancato
rinnovo dell’iscrizione annuale oltre 1 mese dalla scadenza
del versamento richiesto;
c)
radiazione
deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti
il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni
ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua
condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
d)
scioglimento
dell’associazione ai sensi dell’art 26 del presente
statuto.
- Il
provvedimento di radiazione, di cui alla precedente lettera c), assunta del
Consiglio Direttivo deve essere ratificato
dall’Assemblea ordinaria dei soci alla cui riunione deve essere convocato
il socio interessato in seguito ad una disanima degli addebiti. Il
provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento
dell’assemblea.
- L’associato
radiato non può essere più riammesso.
Art. 7 – Organi
1.
Gli organi sociali
sono:
a)
l’Assemblea Generale dei soci;
b)
il Presidente;
c)
il Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Assemblea Generale
dei soci
1.
L’Assemblea Generale
dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocato in sessione ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo
sovrano dell’associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.
2.
La convocazione dell’Assemblea,
oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà
essere richiesta, al Consiglio Direttivo, anche dalla metà più uno dei soci aventi
diritto. In tal caso la convocazione dell’Assemblea è atto
dovuto e dovrà contestualmente esserne proposto anche l’ordine del giorno.
I termini di convocazione saranno fissati in un massimo di trenta (30) giorni
dalla data di ricevimento della richiesta.
3.
L’assemblea dovrà
essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque,
in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4.
Le assemblee sono
presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o
impedimento, dal VicePresidente, dal Consigliere più anziano di
età o da un socio regolarmente iscritto ed eletto dalla maggioranza dei
presenti.
5.
L’Assemblea nomina un
segretario e, se necessario, uno o due scrutatori. Nell’assemblea con funzione
elettiva in ordine di designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di
nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle medesime
cariche.
6.
Il Presidente dirige e
regola le discussioni e stabilisce le modalità e
l’ordine delle votazioni.
7.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato
dal Presidente della stessa, dal segretario, e se nominati, dagli scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con
le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.
Art. 9 – Diritti di
partecipazione
- Potranno
prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione
i soli soci in regola con il versamento della quota associativa e non
soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
- Ogni
socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più
di un associato. La delega può essere conferita solamente ai soci.
Art. 10 – Assemblea ordinaria
- La
convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà con un preavviso minimo di
quindici (15) giorni mediante affissione di avviso
nella sede dell’associazione e contestualmente agli associati a mezzo
posta ordinaria, elettronica, sms, fax o
telegramma. Nella convocazione dovranno essere indicati
il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli
argomenti da trattare.
- L’assemblea
ordinaria dovrà essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata
dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del
bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
- Spetta
all’assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive
generali dell’associazione nonché in merito a:
a)
approvazione dei regolamenti sociali;
b)
nomina degli organi direttivi dell’associazione;
c)
tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione
che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano
legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
Art. 11 – Assemblea
straordinaria
- L’assemblea
straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con un
preavviso minimo di otto (8) giorni mediante
affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestualmente agli
associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms,
fax o telegramma. Nella convocazione dovranno essere indicati
il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti
da trattare.
- L’assemblea
straordinaria ha luogo ogni qualvolta almeno la metà più uno dei membri
del Consiglio Direttivo ne faccia esplicita richiesta, o su richiesta motivata, dalla metà più uno dei soci
regolarmente iscritti. In tale ipotesi l’assemblea deve essere indetta
entro i termini di cui all’art. 8, comma 2.
- L’assemblea
straordinaria delibera sulle seguenti materie:
a)
approvazione e/o modifica dello statuto sociale;
b)
atti e contratti relativi a diritti reali di immobili;
c)
designazione e sostituzione degli organi sociali eletti qualora per
dimissioni o per qualunque altro motivo venga a mancare la maggioranza dei
membri del Consiglio Direttivo o sia tale da compromettere il funzionamento e
la gestione dell’associazione;
d)
scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Art. 12 – Validità assembleare
- Tanto
l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno
valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più
uno) dei soci.
- Trascorsa
un’ora dalla prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
- Le
deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte
a maggioranza di voti espressi dai soci presenti e delle deleghe in loro
possesso.
- Ai
sensi dell’art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione
e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i
3/4 degli associati.
Art. 13 – Consiglio
Direttivo
- Il
Consiglio Direttivo è composto da un minimo di
tre membri fino ad un massimo di undici eletti dall’assemblea e nel
proprio ambito nomina il Presidente, Vice Presidente ed il Segretario con
funzioni di Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono
a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed
i suoi componenti sono rieleggibili. Le
deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In
caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
- Possono
ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento della
quota associativa, che siano maggiorenni, che non si trovino
in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e
dai regolamenti del Coni e delle Federazioni, Organizzazioni o Enti sportivi
di appartenenza e non siano soggetti da parte di questi ultimi a
squalifiche o sospensioni.
- In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni
membri del Consiglio ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate
le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della
mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
- Nel
caso in cui uno o più componenti del Consiglio
Direttivo siano chiamati in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere
attività professionale a favore dell’associazione, dovranno essere
retribuiti per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà
essere riconosciuto a fronte dell’attività di Consigliere svolta.
- Il
Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
- Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere
redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o in caso di suo
impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore e, qualora se
ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.
Art. 14 – Dimissioni
- Nel
caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non
superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione
del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione,
alla carica di consigliere non eletto, a condizione che il sostituto abbia
riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quello
dell’ultimo degli eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali
caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei
suoi componenti fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle
votazioni per la surroga dei consiglieri dimissionari che resteranno in
carica fino alla elezione dei nuovi consiglieri.
- Il
Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora
per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza
dei suoi componenti.
- Esso
inoltre decade allo scadere del mandato, per revoca del mandato stesso o
voto di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dell’assemblea
straordinaria che ne ha fatto esplicita richiesta.
- Il
consigliere, componente del Consiglio Direttivo,
che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio senza
giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto
dall’incarico.
Art. 15 – Convocazione
Consiglio Direttivo
- Il
Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da
almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Art. 16 – Compiti del
Consiglio Direttivo
- Sono
compiti del Consiglio Direttivo:
a)
deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b)
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all’assemblea;
c)
fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire
almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo si reputi
necessario o venga chiesto dai soci;
d)
redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli
eventuali regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non, da
sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e)
promuovere l’allestimento di tutte le attività attinenti allo scopo
dell’associazione stessa, come descritto dall’art. 2 comma 2 del presente
statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
f)
determinare l’importo delle quote associative annuali, fissandone altresì
le modalità di pagamento;
g)
determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’associazione
e fissarne le modalità di pagamento;
h)
adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si rendesse
necessario, da ratificarsi a cura dell’assemblea;
i)
curare l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti
espressamente attribuiti all’assemblea dal presente statuto, alla straordinaria
amministrazione, in conformità del principio di sovranità assembleare che
informa 1’associazione.
Art. 17 – Il Bilancio ed il
Rendiconto economico e finanziario.
- Il
Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto
economico e finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare.
Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione
economico-finanziaria dell’associazione.
- Il
rendiconto economico e finanziario in particolare deve essere redatto con
chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione.
- Insieme
alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del
giorno l’approvazione del bilancio, deve essere comunicato a tutti gli associati il luogo in cui poter trovare copia del
bilancio stesso.
Art. 18 – Il Presidente
- Il
Presidente per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
- Il
Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento
finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese
straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente
come variazioni allo stesso.
- Per
le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i
terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia
speso senza autorizzazione il nome dell’associazione. Gli altri soci per
patto espresso non assumono tale obbligo.
- Il
Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne
organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro
30 gg. dall’elezione di questo ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere
portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci
alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’associazione
ed inserito, nel libro verbali del Consiglio Direttivo
liberamente consultabile dai soci presso la sede dell’associazione.
Art. 19 – Il Vice Presidente
- Il
Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 20 – Il Segretario
- Il
Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio
Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e
come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché
delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del
Consiglio Direttivo.
Art. 21 – Anno sociale
- L’anno
sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1°
gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 22 – Incompatibilità ed
esclusioni
- Non
possono ricoprire cariche sociali i componenti di
Consigli Direttivi di altre società affiliate ai medesimi Organi, Enti o
Federazioni alle quali l’associazione delibererà di aderire.
Art. 23 – Patrimonio
- I
mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate
annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti
ed Associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e
dai proventi delle varie attività organizzate dall’associazione.
- Le
quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis in causa.
Art. 24 – Sezioni
- L’Associazioni potrà costituire delle sezioni nei
luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi
sociali.
Art. 25 – Clausola
compromissoria
- Tutte
le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci
medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza della camera di
Conciliazione ed Arbitrato per lo sport presso la sezione provinciale del Coni.
Art. 26 – Scioglimento
- Lo
scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei
soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima
che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo
voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta
dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto
lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata
da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle
deleghe.
- L’assemblea,
all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla
destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
- La
destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra
associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.