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Statuto

Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Subacqueo Pavia

 

Statuto Circolo Subacqueo Pavia.. 1

Art. 1 – Denominazione e Sede. 2

Art. 2 – Scopo.. 2

Art. 3 – Durata. 2

Art. 4 – Domanda di ammissione. 2

Art. 5 – Diritti dei soci 3

Art. 6 – Decadenza dei soci 3

Art. 7 – Organi 4

Art. 8 – Assemblea Generale dei soci 4

Art. 9 – Diritti di partecipazione. 4

Art. 10 – Assemblea ordinaria. 5

Art. 11 – Assemblea straordinaria. 5

Art. 12 – Validità assembleare. 5

Art. 13 – Consiglio Direttivo.. 6

Art. 14 – Dimissioni 6

Art. 15 – Convocazione Consiglio Direttivo.. 6

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo.. 7

Art. 17 – Il Bilancio ed il Rendiconto economico e finanziario. 7

Art. 18 – Il Presidente. 7

Art. 19 – Il Vice Presidente. 8

Art. 20 – Il Segretario.. 8

Art. 21 – Anno sociale. 8

Art. 22 – Incompatibilità ed esclusioni 8

Art. 23 – Patrimonio.. 8

Art. 24 – Sezioni 8

Art. 25 – Clausola compromissoria. 8

Art. 26 – Scioglimento.. 9

 


 

Art. 1 – Denominazione e Sede

  1. E’ costituita in Pavia , in via Pasino 7, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Subacqueo Pavia.

 

Art. 2 – Scopo

  1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.
  2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse con il nuoto e la subacquea, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non, con particolare riferimento alla pratica delle discipline sportive della subacquea e del nuoto. L’associazione può svolgere altresì attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento della pratiche sportive oggetto dello scopo sociale. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
  3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti o attrezzature sportive, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda della disciplina. Inoltre l’associazione potrà assumere o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare la specializzazione delle proprie attività.
  4. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative. Per questo l’associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.
  5. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché di ogni altra Federazione, Organizzazione, Ente cui intende affiliarsi.

 

Art. 3 – Durata

  1. La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati come successivamente definito all’art.26.

 

Art. 4 – Domanda di ammissione

  1. Possono far parte dell’associazione e partecipare a tutte le attività, sociali, sportive, ricreative, tutti coloro che in possesso di una irreprensibile condotta morale, civile, sportiva ne facciano richiesta. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione.
  2. Possono far parte dell’associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli Enti e/o Associazioni.
  3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
  4. L’ammissione di socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

a)      Assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

b)      Assenza di provvedimenti disciplinari (compresa la radiazione di cui all’art. 6 nel campo sportivo, sociale e civile in genere);

  1. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio dovrà essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea Generale.
  2. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria podestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  3. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 

Art. 5 – Diritti dei soci

  1. Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. I soci maggiorenni in particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare lo Statuto ed i regolamenti dell’associazione nonché del diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo tra cui viene scelto il Presidente dell’associazione.
  2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art 13
  3. La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali, gli impianti sociali e tutte le attività, secondo le modalità stabilite negli appositi regolamenti.
  4. E’ esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio efficacemente assunta permane sino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall’art. 6.
  5. I soci hanno il dovere di difendere in ambito sportivo e civile il buon nome dell’associazione e di osservare le regole dettate dagli organismi sportivi ai quali l’associazione delibererà di aderire.

 

Art. 6 – Decadenza dei soci

  1. 1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

a)      dimissione volontaria;

b)      mancato rinnovo dell’iscrizione annuale oltre 1 mese dalla scadenza del versamento richiesto;

c)      radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

d)      scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art 26 del presente statuto.

 

  1. Il provvedimento di radiazione, di cui alla precedente lettera c), assunta del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio interessato in seguito ad una disanima degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
  2. L’associato radiato non può essere più riammesso.

 

Art. 7 – Organi

1.      Gli organi sociali sono:

a)      l’Assemblea Generale dei soci;

b)      il Presidente;

c)      il Consiglio Direttivo.

 

Art. 8 – Assemblea Generale dei soci

1.      L’Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocato in sessione ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

2.      La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta, al Consiglio Direttivo, anche dalla metà più uno dei soci aventi diritto. In tal caso la convocazione dell’Assemblea è atto dovuto e dovrà contestualmente esserne proposto anche l’ordine del giorno. I termini di convocazione saranno fissati in un massimo di trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

3.      L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4.      Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal VicePresidente, dal Consigliere più anziano di età o da un socio regolarmente iscritto ed eletto dalla maggioranza dei presenti.

5.      L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o due scrutatori. Nell’assemblea con funzione elettiva in ordine di designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6.      Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

7.      Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario, e se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.

 

Art. 9 – Diritti di partecipazione

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
  2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega può essere conferita solamente ai soci.

 

 

Art. 10 – Assemblea ordinaria

  1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà con un preavviso minimo di quindici (15) giorni mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestualmente agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma. Nella convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare.
  2. L’assemblea ordinaria dovrà essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
  3. Spetta all’assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito a:

a)      approvazione dei regolamenti sociali;

b)      nomina degli organi direttivi dell’associazione;

c)      tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

 

Art. 11 – Assemblea straordinaria

  1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con un preavviso minimo di otto (8) giorni mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestualmente agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma. Nella convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare.
  2. L’assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ne faccia esplicita richiesta, o su richiesta motivata, dalla metà più uno dei soci regolarmente iscritti. In tale ipotesi l’assemblea deve essere indetta entro i termini di cui all’art. 8, comma 2.
  3. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

a)      approvazione e/o modifica dello statuto sociale;

b)      atti e contratti relativi a diritti reali di immobili;

c)      designazione e sostituzione degli organi sociali eletti qualora per dimissioni o per qualunque altro motivo venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione;

d)      scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

 

Art. 12 – Validità assembleare

  1. Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
  2. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti e delle deleghe in loro possesso.
  4. Ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

 

Art. 13 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
  2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento della quota associativa, che siano maggiorenni, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e delle Federazioni, Organizzazioni o Enti sportivi di appartenenza e non siano soggetti da parte di questi ultimi a squalifiche o sospensioni.
  3. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
  4. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo siano chiamati in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovranno essere retribuiti per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di Consigliere svolta.
  5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  6. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore e, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

 

Art. 14 – Dimissioni

  1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che il sostituto abbia riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quello dell’ultimo degli eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per la surroga dei consiglieri dimissionari che resteranno in carica fino alla elezione dei nuovi consiglieri.
  2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
  3. Esso inoltre decade allo scadere del mandato, per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dell’assemblea straordinaria che ne ha fatto esplicita richiesta.
  4. Il consigliere, componente del Consiglio Direttivo, che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.

 

Art. 15 – Convocazione Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

 

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

  1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a)      deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b)      redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;

c)      fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo si reputi necessario o venga chiesto dai soci;

d)      redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

e)      promuovere l’allestimento di tutte le attività attinenti allo scopo dell’associazione stessa, come descritto dall’art. 2 comma 2 del presente statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;

f)        determinare l’importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento;

g)      determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’associazione e fissarne le modalità di pagamento;

h)      adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si rendesse necessario, da ratificarsi a cura dell’assemblea;

i)        curare l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità del principio di sovranità assembleare che informa 1’associazione.

 

Art. 17 – Il Bilancio ed il Rendiconto economico e finanziario.

  1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
  2. Il rendiconto economico e finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione.
  3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere comunicato a tutti gli associati il luogo in cui poter trovare copia del bilancio stesso.

 

Art. 18 – Il Presidente

  1. Il Presidente per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
  2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.
  3. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell’associazione. Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.
  4. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 30 gg. dall’elezione di questo ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’associazione ed inserito, nel libro verbali del Consiglio Direttivo liberamente consultabile dai soci presso la sede dell’associazione.

 

Art. 19 – Il Vice Presidente

  1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

Art. 20 – Il Segretario

  1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

 

Art. 21 – Anno sociale

  1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art. 22 – Incompatibilità ed esclusioni

  1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate ai medesimi Organi, Enti o Federazioni alle quali l’associazione delibererà di aderire.

 

Art. 23 – Patrimonio

  1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dall’associazione.
  2. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis in causa.

 

Art. 24 – Sezioni

  1. L’Associazioni potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Art. 25 – Clausola compromissoria

  1. Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza della camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport presso la sezione provinciale del Coni.

 

Art. 26 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
  2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
  3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.